[1]ACCORDO

[2]TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, ATTRAVERSO IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE RAPPRESENTATO DAL SUO TITOLARE, ONOREVOLE DOTTOR GUIDO BODRATO, E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI, ATTRAVERSO LA SEGRETERIA DELL'EDUCAZIONE PUBBLICA RAPPRESENTATA DAL SUO TITOLARE, LIC. FERNANDO SOLANA, IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DI STUDI, DIPLOMI, TITOLI E GRADI ACCADEMICI

[3]Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani: nell'intento di rinsaldare le relazioni culturali tra i due Paesi; in conformita' con l'articolo 1 dell'Accordo culturale firmato a Citta' del Messico l'8 ottobre 1965; in base all'articolo 38 della legge organica dell'Amministrazione pubblica federale ed agli articoli 61, 62, 63, 65, comma 1, e 67 della legge federale sull'educazione degli Stati Uniti Messicani secondo cui compete al Ministero dell'educazione pubblica del Messico di convalidare gli studi effettuati in istituzioni che non fanno parte del sistema educativo nazionale, nonche' di promuovere un sistema internazionale reciproco di convalida ufficiale degli studi; hanno convenuto quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]Agli effetti del presente Accordo con l'espressione "riconoscimento" ("revalidacion") s'intende la validita' ufficiale concessa, esclusivamente ai fini della prosecuzione degli studi ai vari livelli, da uno degli Stati contraenti agli studi effettuati in istituzioni appartenenti al sistema educativo nazionale dell'altro Stato, nonche' ai certificati, diplomi, titoli e gradi accademici che attestino detti studi in conformita' al corrispondente ordinamento giuridico.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;285~art1 · fonte del testo

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