I titoli di studio conseguiti al termine dei cicli primario e secondario inferiore sono riconosciuti validi direttamente dai due Stati contraenti ai fini della prosecuzione degli studi nel livello successivo. i titoli di studio conseguiti al termine del ciclo d'istruzione di secondo grado sono riconosciuti validi ai fini dell'accesso agli studi superiori esclusivamente per il loro proseguimento in quelle facolta' universitarie o altre istituzioni cui detti titoli diano accesso nello Stato che li ha rilasciati. Per il riconoscimento dei titoli accademici gli Stati contraenti nomineranno un apposito gruppo di esperti al fine di esaminare e confrontare i singoli programmi di studio e le loro equivalenze e di sottoporre i risultati all'approvazione dei rispettivi Governi.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;285~art5 · fonte del testo

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