[1]CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA CONVENZIONE CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE, NONCHE' AL PROTOCOLLO RELATIVO ALLA SUA INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, CON GLI ADATTAMENTI APPORTATIVI DALLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA, DELL'IRLANDA E DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

[2]PREAMBOLO

[3]LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

[4]CONSIDERANDO che la Repubblica ellenica, divenendo membro della Comunita', si e' impegnata ad aderire alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed al protocollo relativo all'interpretazione di tale convenzione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri della Comunita' per apportarvi i necessari adattamenti,

[5]HANNO DECISO di concludere la presente convenzione ed a questo effetto hanno designato come Plenipotenziari:

[6]SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI: Jean GOL, Vice primo ministro, Ministro della giustizia e delle riforme istituzionali;

[7]SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA: Erik NINN-HANSEN, Ministro della giustizia;

[8]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Hans Arnold ENGELHARD, Ministro federale della giustizia; Dr. Gunther KNACKSTEDT, Ambasciatore della Repubblica federale di Germania nel Lussemburgo;

[9]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Georges-Alexandre MANGAKIS, Ministro della giustizia;

[10]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Robert BADINTER, Guardasigilli, Ministro della giustizia;

[11]IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Scan DOHERTY, Ministro della giustizia;

[12]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Clelio DARIDA, Ministro della giustizia;

[13]SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Colette FRESCH, Vicepresidente del governo, Ministro della giustizia;

[14]SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI: J. de RUITER, Ministro della giustizia;

[15]SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: Peter Lovat FRASER, Esquire, Solicitor-general per la Scozia, Dipartimento del Lord Advocate;

[16]I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

[17]HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

[18]ARTICOLO 1

[19]1. La Repubblica ellenica aderisce alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, in appresso denominata "convenzione del 1968", nonche' al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, in appresso denominato "protocollo del 1971, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche' al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, in appresso denominata "convenzione del 1978". 2. L'adesione della Repubblica ellenica si estende in particolare all'articolo 25, paragrafo 2, ed agli articoli 35 e 36 della convenzione del 1978.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;756~art1 · fonte del testo

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