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Civile
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Legge 18 ottobre 1984, n. 756
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonche' al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982
- Aggiornato al
- 12 novembre 1984
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA CONVENZIONE CONCERNENTE…
- Art. 2Gli adattamenti apportati dalla presente convenzione alla convenzione del 1968 e al…
- Art. 3Il seguente testo e' inserito all'articolo 3, secondo comma della convenzione del 1968…
- Art. 4Il seguente testo e' inserito all'articolo 32, primo comma della convenzione del 1968…
- Art. 5Il seguente testo e' inserito all'articolo 37, primo comma della convenzione del 1968…
- Art. 6Il seguente testo e' inserito all'articolo 40, primo comma della convenzione del 1968…
- Art. 7Il testo dell'articolo 41, primo trattino della convenzione del 1968, modificato…
- Art. 8Nell'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 55 della convenzione del 1968…
- Art. 9Nel testo dell'articolo V ter aggiunto al protocollo allegato alla convenzione del 1968…
- Art. 10Il testo dell'articolo 1 del protocollo del 1971, modificato dall'articolo 30 della…
- Art. 11Il seguente testo e' inserito all'articolo 2, punto 1 del protocollo del 1971, modificato…
- Art. 12La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, modificati dalla convenzione del 1978…
- Art. 13Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee rimettera' al Governo della…
- Art. 14La presente convenzione sara' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica…
- Art. 15La presente convenzione entrera' in vigore, nelle relazioni tra gli Stati che l'avranno…
- Art. 16Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati…
- Art. 17La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca…
