1. Le riserve formulate da uno Stato concernenti una disposizione della Convenzione si applicheranno anche al presente Protocollo, a meno che tale Stato non esprima l'intenzione contraria all'atto della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione. 2. Ogni Stato puo', all'atto della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare che si riserva il diritto:

  • a)di non accettare il Titolo I;
  • b)di non accettare il Titolo II, ovvero di accettarlo soltanto per quanto concerne taluni reati o categorie di reati contemplati all'articolo 2;
  • c)di non accettare il Titolo III o di accettare soltanto il paragrafo 1 dell'articolo 3;
  • d)di non accettare il Titolo IV;
  • e)di non accettare il Titolo V. 3. Ogni Parte Contraente che ha formulato una riserva in virtu' del paragrafo che precede puo' ritirarla mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che avra' effetto alla data di ricevimento. 4. Una Parte Contraente che ha applicato al presente Protocollo una riserva formulata in merito ad una disposizione della Convenzione o che ha formulato una riserva in merito ad una disposizione del presente Protocollo non puo' pretendere l'applicazione di tale disposizione da parte di un'altra Parte Contraente; tuttavia, se la riserva e' parziale o condizionata, essa puo' pretendere l'applicazione della disposizione nella misura in cui essa stessa l'ha accettata. 5. Nessun'altra riserva e' ammessa alle disposizioni del presente Protocollo.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-10-18;755~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari