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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione
Legge 18 ottobre 1984, n. 755
Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione, adottato a Strasburgo il 17 marzo 1978
- Aggiornato al
- 12 novembre 1984
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel…
- Art. 2L'articolo 5 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni seguenti: "(Reati…
- Art. 3La Convenzione e' completata dalle disposizioni seguenti: " (Sentenze contumaciali). 1…
- Art. 4La Convenzione e' completata dalle disposizioni seguenti: "(Amnistia). L'estradizione non…
- Art. 5Il paragrafo 1 dell'articolo 12 della Convenzione e' sostituito dalle disposizioni…
- Art. 6Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che…
- Art. 7Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione puo' aderire al presente Protocollo dopo la…
- Art. 8Ogni Stato puo', all'atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di…
- Art. 9Le riserve formulate da uno Stato concernenti una disposizione della Convenzione si…
- Art. 10Il Comitato Europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa seguira' l'esecuzione…
- Art. 11Ogni Parte Contraente potra', per quanto la riguarda, denunciare il presente Protocollo…
- Art. 12Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del…
