Art. 62 (All. 1C - Accordo)

1. I Membri possono richiedere, come condizione per l'acquisizione o il mantenimento dei diritti di proprieta' intellettuale di cui alla parte II, sezione da 2 a 6, l'osservanza di ragionevoli procedure e formalita'. Tali procedure e formalita' devono essere compatibili con le disposizioni del presente Accordo. 2. Se l'acquisizione di un diritto di proprieta' intellettuale e' subordinata alla concessione o alla registrazione del diritto, i membri fanno in modo che le procedure di concessione o di registrazione, fatta salva la conformita' alle condizioni fondamentali per l'acquisizione del diritto, consentano la concessione o la registrazione del diritto entro un periodo di tempo ragionevole al fine di evitare un indebita abbreviazione della durata della protezione. 3. L'articolo 4 della Convenzione di Parigi (1967) si applica, mutatis mutandis ai marchi di servizio. 4. Le procedure relative all'acquisizione o al mantenimento dei diritti di proprieta' intellettuale, nonche', qualora siano previste dalla legislazione di un membro, la revoca amministrativa e le proce- dure inter partes quali opposizione, revoca e annullamento, sono disciplinate dai principi generali di cui all'articolo 41, paragrafi 2 e 3. 5. Le decisioni amministrative finali delle procedure di cui al paragrafo 4 sono sottoposte a riesame da parte di un'autorita' giudiziaria o quasi giudiziaria. Tuttavia, non vi e' alcun obbligo di prevedere una possibilita' di riesame delle decisioni in caso di opposizione infruttuosa o di revoca amministrativa, purche' i motivi di tali procedure possano costituire oggetto di procedure di annullamento.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art62 · fonte del testo

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