Ognuna delle due Parti contraenti, qualora desideri porre termine al presente Accordo, potra' in qualsiasi momento darne notifica all'altra. Tale notifica dovra' essere comunicata contemporaneamente all'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO). Qualora venga data tale notifica, il presente Accordo scadra' dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della notifica dell'altra Parte contraente, salvo che la suddetta notifica non venga ritirata, previo accordo, prima dello spirare di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione dall'altra Parte contraente, si riterra' che la notifica sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo che ne e' stata accusata ricevuta dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO).

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;746~art15 · fonte del testo

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