[1]Articolo X

[2]Ciascuna Parte Contraente puo' in ogni momento dare notizia all'altra che essa desidera porre termine al presente Accordo. Tale notizia dovra' essere contemporaneamente comunicata all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI). Qualora sia stata data tale comunicazione, il presente Accordo avra' termine dodici mesi dalla data della ricezione della comunicazione da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che detta comunicazione non venga ritirata di comune accordo prima dello scadere di tale periodo. In mancanza di accusa di ricezione da parte dell'altra Parte Contraente, si riterra' che la comunicazione sia stata ricevuto quindici giorni dopo il ricevimento della comunicazione da parte della Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI).

Testo vigente dal 25 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1474~artx · fonte del testo

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