Ogni Stato contraente potra', in conformita' all'articolo 24, fare una riserva ai sensi della quale le sue autorita' applicheranno la legge interna se il creditore ed il debitore possiedono ambedue la nazionalita' di detto Stato e se il debitore vi ha la sua abituale residenza.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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