1. Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato il loro strumento di ratifica o d'adesione, il presente Atto entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione. 2. Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente Atto complementare entra in vigore tre mesi dopo la data in cui la sua ratifica o la sua adesione e' stata notificata dal Direttore generale, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente Atto entra in vigore, nei riguardi di detto Paese, alla data indicata.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~atto-art9 · fonte del testo

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