1. a) Qualora un depositante desideri che la pubblicazione della registrazione dei disegni o modelli nel Bollettino internazionale sia aggiornata, egli deve precisare nella sua domanda la durata del periodo per il quale egli richiede detto aggiornamento.

  • b)La durata del periodo di aggiornamento non puo' superare i dodici mesi a partire dalla data del deposito internazionale o, nel caso in cui una priorita' venga rivendicata, a partire dalla data della priorita' stessa.
  • c)Ove un depositante non precisi la durata di detto periodo, l'Ufficio internazionale deve ritenere che la domanda sia intesa per la massima durata di aggiornamento permessa. 2. In ogni momento, nel corso del periodo di aggiornamento della pubblicazione, il depositante puo', con lettera indirizzata all'Ufficio internazionale, richiedere la pubblicazione immediata. Tale richiesta puo' riguardare soltanto uno o piu' Stati contraenti e, nel caso di un deposito multiplo, soltanto una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito. 3. In ogni momento, nel corso del periodo di aggiornamento della pubblicazione, il depositante puo' ritirare il proprio deposito con lettera indirizzata all'Ufficio internazionale. Il ritiro puo' riguardare unicamente uno o piu' Stati contraenti e, in caso di deposito multiplo, soltanto una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito. 4. a) Se, prima dello spirare del periodo di aggiornamento, il depositante paga tutte le tasse prescritte dall'articolo 7, l'Ufficio internazionale procede, immediatamente dopo la scadenza del periodo di aggiornamento, alla pubblicazione nel Bollettino internazionale dei disegni o modelli.
  • b)Se il depositante non paga le tasse di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 7, l'Ufficio internazionale non effettua la pubblicazione e procede alla cancellazione del deposito.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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