Art. 41 (Convenzione) — Copie della convenzione: Lingue e traduzioni ufficiali della convenzione

[1](1) La presente convenzione e' redatta in un esemplare in lingua francese, depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese. (2) Una copia certificata conforme e' trasmessa da questo Governo a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari. (3) Saranno predisposte traduzioni ufficiali della presente convenzione nelle lingue inglese, italiana, olandese, spagnola, tedesca.

[2]IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente convenzione e l'hanno munita dei loro sigilli.

[3]FATTA a Parigi, il due dicembre millenovecentosessantuno.

[4]Per la Repubblica federale di Germania: G. v. HAEFTEN Joseph MURMANN Hans SCHADE

[5]Per il Belgio: A. BAYOT

[6]Per la Francia: Henri FERRU

[7]Per l'Italia: Nella mia qualita' di plenipotenziario dichiaro che il Governo della Repubblica italiana, prevalendosi della facolta' conferita dal paragrafo (5) dell'articolo 4 della presente convenzione, decide di applicare, per quanto concerne la protezione delle nuove piante; gli articoli 2 e 3 della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale. TALAMO

[8]Per i Paesi Bassi: F. E. NIJDAM

[9]Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord: Pierson DIXON - 26 novembre 1962

[10]Per la Danimarca: All'atto di firmare la presente convenzione, dichiaro che la mia firma non vincola la Groenlandia ne' le Isole Feroe'. E. BARTELS - 26 novembre 1962

[11]Per la Svizzera: Agostino SOLDATI - 30 novembre 1962

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art41 · fonte del testo

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