(1) La presente convenzione e' aperta, fino al due dicembre millenovecentosessantadue, alla firma degli Stati rappresentati alla conferenza di Parigi per la protezione delle nuove piante. (2) La presente convenzione e' sottoposta a ratifica; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Governo della Repubblica francese, che notifica il deposito agli Stati firmatari. (3) Non appena sara' ratificata da tre Stati almeno, la convenzione entra in vigore tra questi Stati trenta giorni dopo il deposito del terzo strumento di ratifica. Riguardo a ciascuno degli Stati che la ratificheranno successivamente, la convenzione entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del rispettivo strumento di ratifica.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art31 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari