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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale
Legge 16 luglio 1974, n. 722
Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale, recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972
- Aggiornato al
- 28 gennaio 1975
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 53
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo…
- Art. 3Il Governo e' autorizzato ad emanare nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della…
- Art. 4Il decreto di cui all'articolo precedente dovra' rispondere ai seguenti principi e…
- Art. 5Il decreto di cui al precedente articolo 3 dovra' altresi' stabilire: a) le, aggiunte di…
- Art. iATTO ADDIZIONALE DEL 10 NOVEMBRE 1972 CHE MODIFICA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA…
- Art. iiArticolo II [Versione modificata dell'articolo 26 della convenzione (Finanze)] L'articolo…
- Art. iiiArticolo III (Applicazione del paragrafo (6) della versione modificata dell'articolo 26…
- Art. ivArticolo IV (Classi dei contributi degli Stati membri) Gli Stati dell'Unione sono…
- Art. vArticolo V (Firma; Ratifica; Adesione) (1) Il presente atto addizionale e' aperto alla…
- Art. viArticolo VI (Entrata in vigore) (1) Il presente atto addizionale entra in vigore…
- Art. viiArticolo VII (Riserve) Non e' ammessa alcuna riserva al presente atto addizionale…
