[1](Generi e specie botanici che devono essere protetti; Possibilita' di applicazione degli articoli 2 e 3 della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale)

[2](1) La presente convenzione si applica a tutti i generi e specie botanici. (2) Gli Stati dell'Unione si obbligano a prendere ogni provvedimento necessario per applicare progressivamente le disposizioni della presente convenzione al maggior numero di generi e specie botanici. (3) Al momento dell'entrata in vigore della convenzione sul proprio territorio, ciascuno Stato dell'Unione applica le disposizioni convenzionali ad almeno cinque generi figuranti nell'elenco allegato alla convenzione. Esso si obbliga inoltre ad applicare le disposizioni suindicate ad altri generi dell'elenco, nei termini seguenti a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione sul suo territorio:

  • a)nel termine di tre anni, ad almeno due generi;
  • b)nel termine di sei anni, ad almeno quattro generi;
  • c)nel termine di otto anni, a tutti i generi figuranti nell'elenco. (4) Per i generi e le specie che non figurano nello elenco, gli Stati dell'Unione che proteggono uno di questi generi o specie sono autorizzati, sia a limitare il godimento di siffatta protezione ai cittadini degli Stati dell'Unione che proteggono questo genere o specie come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in uno di tali Stati, sia ad estendere il godimento di questa protezione ai cittadini di altri Stati dell'Unione o degli Stati membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, come anche alle persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in uno di questi Stati. (5) Ciascuno Stato dell'Unione puo', al momento della firma della presente convenzione o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, dichiarare che, per quanto concerne la protezione delle nuove piante, applichera' gli articoli 2 e 3 della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art4 · fonte del testo

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