(1) Le persone fisiche e giuridiche, aventi il loro domicilio o la loro sede in uno degli Stati dell'Unione, godono, negli altri Stati dell'Unione, per quanto concerne il riconoscimento e la protezione del diritto del costitutore, del trattamento che le leggi rispettive di questi Stati accordano o accorderanno successivamente ai loro cittadini, senza pregiudicare i diritti specialmente previsti dalla presente convenzione e con riserva dell'adempimento delle condizioni e formalita' imposte ai loro cittadini. (2) I cittadini degli Stati dell'Unione, che non hanno domicilio ne' sede in uno di questi Stati, godono degli stessi diritti, con riserva dell'adempimento degli obblighi che possono loro essere imposti per consentire l'esame delle nuove varieta' che essi avrebbero ottenute e il controllo della loro moltiplicazione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari