Art. 18 (Convenzione) — Presidente e vicepresidente del consiglio
(1) Il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente e un primo vicepresidente. Esso puo' eleggere altri vicepresidenti. Il primo vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso d'impedimento. (2) La durata del mandato presidenziale e' di tre anni.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
