Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979 · Legge 26 novembre 1985, n. 718
- Aggiornato al
- 6 aprile 2018
- Articoli
- 20
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE INTERNAZIONALE relativa alla cattura degli ostaggi…
- Art. 2Ciascuno Stato parte rendera' punibili i reati previsti dall'articolo 1 con pene adeguate…
- Art. 3Lo Stato parte sul territorio del quale l'autore del reato detiene l'ostaggio adottera'…
- Art. 4Gli Stati parti collaboreranno alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 1, in…
- Art. 5Ciascuno Stato parte adottera' i provvedimenti necessari a stabilire la propria…
- Art. 6Qualora le circostanze lo giustifichino, ciascuno Stato parte, sul cui territorio si…
- Art. 7Lo Stato parte, ove il presunto autore del reato viene sottoposto a giudizio, dovra'…
- Art. 8Lo Stato parte, sul territorio del quale viene scoperto il presunto autore del reato, se…
- Art. 9Una domanda di estradizione, relativa ad un presunto autore di reato, presentata in…
- Art. 10I reati di cui all'articolo 1 saranno considerati inclusi come reati soggetti ad…
- Art. 11Gli Stati parti si presteranno l'un l'altro la massima assistenza giudiziaria su…
- Art. 12Nella misura in cui le Convenzioni di Ginevra del 1949 per la protezione delle vittime…
- Art. 13La presente Convenzione non potra' essere applicata se il reato viene commesso sul…
- Art. 14Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere interpretata come…
- Art. 15Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicheranno l'applicazione dei…
- Art. 16Ogni controversia tra due o piu' Stati parti relativa all'interpretazione o…
- Art. 17La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati, fino al 31 dicembre…
- Art. 18La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del…
- Art. 19Ogni Stato parte potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta…
- Art. 20L'originale della presente Convenzione, i cui testi arabo, cinese, francese, inglese…
Altre partizioni dell’atto
Stai sfogliando «Convenzione». torna al corpo dell’atto
