1. Ciascuno Stato parte adottera' i provvedimenti necessari a stabilire la propria giurisdizione riguardo ai reati previsti dall'articolo 1 che vengono commessi:

  • a)nel suo territorio o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolato in detto Stato;
  • b)da un qualunque suo cittadino o, se detto Stato lo ritiene opportuno, dagli apolidi che hanno la loro residenza abituale nel suo territorio;
  • c)al fine di costringere detto Stato a compiere o ad astenersi dal compiere un qualunque atto; oppure;
  • d)contro un ostaggio che e' cittadino di detto Stato, qualora quest'ultimo lo ritenga opportuno. 2. Ciascuno Stato parte adottera' altresi' i provvedimenti necessari per stabilire la propria giurisdizione riguardo ai reati di cui all'articolo 1, nel caso in cui il presunto autore del reato si trovi sul suo territorio e nel caso in cui lo Stato non lo estradi in uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3. La presente Convenzione non esclude una giurisdizione penale esercitata conformemente alla legislazione interna.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;718~convenzione-art5 · fonte del testo

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