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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione degli investimenti, con scambio di note modificativo del 15 ottobre 1991, fatto a Rabat il 18 luglio 1990 · Legge 14 dicembre 1994, n. 714
- Aggiornato al
- 27 dicembre 1994
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO…
- Art. 2e Protezione degli investimenti 1) Ciascuna Parte Contraente incoraggera' gli investitori…
- Art. 3nazionale e Clausola della nazione piu' favorita 1) Ciascuna Parte Contraente, nel…
- Art. 4per danni o perdite 1) Qualora gli investimenti effettuati da investitori di una delle…
- Art. 5o Esproprio 1) Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti non possono costituire…
- Art. 6dei capitali e dei profitti. 1) Ciascuna delle Parti Contraenti garantira' nell'ambito…
- Art. 7Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia…
- Art. 8delle controversie sugli investimenti 1) Tutte le controversie o divergenze insorte tra…
- Art. 9delle controversie tra le Parti Contraenti 1) Le controversie tra le Parti Contraenti…
- Art. 10tra gli Stati Contraenti Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate…
- Art. 11di disposizioni varie 1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo…
- Art. 12in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti…
- Art. 13e scadenza 1) Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci (10) anni e…
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