dei capitali e dei profitti.

  • 1)Ciascuna delle Parti Contraenti garantira' nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti in vigore e dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile al tasso di cambio applicato sul mercato ufficiale alla data del trasferimento, di quanto segue:
  • a)somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento;
  • b)redditi netti, interessi, dividendi, compensi per assistenza e servizi tecnici, o altri profitti correnti derivanti dagli investimenti;
  • c)rimborso dei prestiti e relativi interessi;
  • d)risparmi sugli stipendi e salari percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti;
  • e)indennita' di cui all'articolo 4, paragrafo 1, ed all'articolo 5, paragrafo 2;
  • f)pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 7.
  • 2)Tenuto conto dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti contraenti si impegnano a concedere ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, lo stesso trattamento riservato a quelli derivanti da investimenti effettuati da investitori di Stati terzi, qualora piu' favorevole.
  • 3)I trasferimenti di cui al paragrafo 1 saranno effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dala domanda di trasferimento, sotto riserva che gli obblighi fiscali siano stati assolti.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-14;714~accordo-art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari