[1]in materia di lotta al traffico di droga e in materia di polizia

[2]1. Consapevoli della seria minaccia che la coltivazione, la produzione, la lavorazione, il traffico e il consumo di stupefacenti, di sostanze psicotrope e dei loro precursori rappresentano per la sicurezza e lo sviluppo dell'Afghanistan, le due Parti concordano sulla necessita' di una stretta collaborazione per contrastare tali fenomeni, anche attraverso la promozione di un approccio regionale nella lotta agli stupefacenti, in raccordo con l'United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC). 2. La cooperazione bilaterale in questo ambito sara' regolata, nel lungo periodo, dall'Accordo di Cooperazione in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e dei loro precursori, firmato a Roma il 2 giugno 2011, una volta entrato in vigore, i seguiti dell'Accordo verranno concordati e messi in atto in aree di cooperazione come studio, ricerca ed eventuali analisi congiunte: costante e reciproco aggiornamento su fenomeni delittuosi legati al traffico illecito: formazione ed addestramento del personale preposto alle attivita' antidroga; nuove metodologie tecnico/scientifiche e di investigazione; partecipazione a corsi, seminari, conferenze ed incontri su tematiche di reciproco interesse istituzionale; reciproco e costante aggiornamento sull'introduzione nei rispettivi Paesi di nuove norme e di procedure operative. Per quanto riguarda la Parte italiana, all'Accordo sara' data attuazione da parte del Ministero degli Interni; per la parte Afgana, all'Accordo sara' data attuazione da parte del Ministero per le Attivita' Antidroga, della Direzione Nazionale della Sicurezza e del Ministero dell'Interno. 3. Ulteriori eventuali strumenti bilaterali di cooperazione di polizia saranno esplorati congiuntamente.

Testo vigente dal 10 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-29;239~accordo-art4 · fonte del testo

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