1. La Comunita' e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato VII:

  • i)a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi per lo stabilimento di societa' estoni;
  • ii)a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, alle consociate e filiali di societa' estoni stabilite sul loro territorio, per la loro attivita', un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro societa' e filiali, o se migliore, alle consociate e filiali delle societa' di paesi terzi stabilite sul loro territorio;
  • iii)a partire dal 31 dicembre 1999, per lo stabilimento e l'attivita', dopo lo stabilimento, dei cittadini dell'Estonia, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai cittadini della Comunita' o, se migliore, ai cittadini di paesi terzi. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Estonia concede:
  • i)un trattamento non meno favorevole, per lo stabilimento delle societa' comunitarie, di quello concesso alle proprie societa' o, se migliore, alle societa' di un paese terzo;
  • ii)un trattamento non meno favorevole, per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio, di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite sul suo territorio;
  • iii)per lo stabilimento e l'attivita', dopo lo stabilimento, dei cittadini della Comunita', un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai cittadini dell'Estonia o, se migliore, ai cittadini di paesi terzi.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art43 · fonte del testo

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