1. Le disposizioni degli articoli 43 e 46 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio di filiali di societa' dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, da motivi di prudenza. 2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi di prudenza.

Testo vigente dal 28 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;71~art47 · fonte del testo

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