1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVI:

  • i)un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi per lo stabilimento di societa' lituane;
  • ii)alle consociate e filiali di societa' lituane stabilite sul loro territorio, per la loro attivita', un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali delle societa' di paesi terzi stabilite sul loro territorio. 2. La Lituania agevola l'avvio di attivita' sul suo territorio da parte di societa' e cittadini della Comunita'. A tal fine, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XVIIa, essa:
  • i)concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per lo stabilimento delle societa' comunitarie, di quello concesso alle proprie societa' o, se migliore, alle societa' di un paese terzo, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XVIIb, per i quali tale trattamento sara' concesso al piu' tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3;
  • ii)concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunitarie stabilite in Lituania, di quello concesso alle proprie societa' o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite sul suo territorio. 3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 2i), la Lituania si astiene dall'adottare misure o azioni che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle sue societa' e ai suoi cittadini. 4. Il Consiglio di associazione esamina regolarmente la possibilita' di accelerare la concessione del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XVIIb e l'inclusione dei settori o delle questioni elencati nell'allegato XVIIa nel campo di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare detti allegati. Una volta scaduto il periodo transitorio di cui all'articolo 3, il Consiglio di associazione puo' decidere in via eccezionale, su richiesta della Lituania e in caso di necessita', di prorogare un periodo limitato l'esclusione di alcuni settori e di alcune questioni elencati nell'allegato XVIIb. 5. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica allo stabilimento e all'attivita' dei cittadini sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3. 6. Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 2, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le consociate e filiali delle societa' comunitarie hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprieta' immobiliari nonche', per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando cio' sia necessario per lo svolgimento delle attivita' economiche per le quali sono stabilite in Lituania. Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lituania estende questi diritti ai cittadini della Comunita' stabiliti sul suo territorio.

Testo vigente dal 25 marzo 1997

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66~art44 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari