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Tributario
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990 · Legge 14 dicembre 1994, n. 708
- Aggiornato al
- 27 dicembre 1994
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 22
- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sulle successioni e sulle…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4FISCALE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "persona domiciliata in uno…
- Art. 5IMMOBILI 1. I beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una…
- Art. 6MOBILI APPARTENENTI AD UNA STABILE ORGANIZZAZIONE O AD UNA SEDE FISSA 1. Salvo quando si…
- Art. 7ED AEROMOBILI Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonche' i…
- Art. 8MOBILIARI E CREDITI 1. I valori mobiliari e i diritti di credito che sono situati in uno…
- Art. 9BENI I beni, quale che ne sia la situazione, che fanno parte della successione o di una…
- Art. 10DEDUCIBILI 1. I debiti garantiti specificatamente dai beni previsti nell'articolo 5…
- Art. 11PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI 1. Se il defunto o il donatore, al momento del decesso…
- Art. 12DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato, qualunque sia il loro domicilio, non sono…
- Art. 13AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato o da…
- Art. 14DI INFORMAZIONE 1. Le autorita' competenti degli Stati si scambieranno le informazioni…
- Art. 15ALLA RISCOSSIONE 1. Gli Stati s'impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la…
- Art. 16DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 17PUBBLICI E DI PUBBLICA UTILITA' 1. Le esenzioni e le detrazioni d'imposta previste dalla…
- Art. 18IN VIGORE 1. Ogni Stato notifichera' all'altro il completamento della procedura richiesta…
- Art. 19La presente Convenzione rimarra' in vigore indefinitamente. Tuttavia ciascuno Stato…
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