IMMOBILI 1. I beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell'altro Stato sono imponibili in questo altro Stato. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato in cui i beni considerati sono situati. L'espressione comprende in ogni caso, gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerali, sorgenti ed altre ricchezze naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. L'espressione "beni immobili" comprende anche, per quanto riguarda la Francia, le azioni o quote di una persona giuridica, il cui attivo e' principalmente costituito da immobili situati in Francia o da diritti ivi afferenti. Per l'applicazione di questa disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili utilizzati da questa persona giuridica per la sua propria attivita' industriale, commerciale, agricola o per l'esercizio di una professione non commerciale. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai beni immobili di un'impresa nonche' ai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione liberale o per altre attivita' di carattere indipendente.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;708~convenzione-art5 · fonte del testo

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