E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Ciascuna Parte Contraente incoraggera' e creera' condizioni favorevoli per gli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente. 2. Gli investimenti saranno autorizzati in conformita' alle disposizioni di legge della Parte contraente nel cui territorio essi debbono essere effettuati, e beneficeranno della protezione e delle garanzie previste dal presente Accordo. 3. Ciascuna Parte Contraente assicurera' nel suo territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente fara' in modo che la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la trasformazione, il rimpatrio di capitale, la liquidazione e la cessione di investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le imprese locali, societa' e ditte nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non siano sottoposti a misure arbitrarie, ingiustificate o discriminatorie. 4. Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti potranno assumere, indipendentemente dalla nazionalita' di appartenenza, personale direttivo e tecnico di loro scelta, nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato ospitante. Con riserva delle leggi vigenti in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri, i cittadini di una Parte contraente potranno entrare e soggiornare nel territorio dell'altra ai fini di un'assistenza tecnica, e per stabilirvisi ed amministrare i loro investimenti. 5. Ciascuna Parte si impegna a fornire mezzi effettivi per presentare ricorsi e far valere i propri diritti derivanti dal presente Accordo, da licenze d'investimento e da beni. 6. Ciascuna Parte contraente rendera' pubbliche tutte le leggi ed i regolamenti che abbiano attinenza, ovvero che riguardino gli investimenti effettuati sul suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;704~accordo-art2 · fonte del testo

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