DEGLI INVESTIMENTI E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. Ciascuna Parte Contraente, accordera' agli investimenti effettuati nel suo territorio, alle attivita' collegate e relativi redditi che ne derivano a favore degli investitori dell'altra Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti, alle attivita' collegate e relativi redditi che ne derivano, dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi. 2. Ciascuna Parte Contraente accordera' agli investitori dell'altra Parte contraente, per quanto riguarda la gestione, la manutenzione, il godimento, le trasformazioni autorizzate, il rimpatrio di capitale, la liquidazione, l'uso o la cessione del loro investimento, un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi investitori o ad investitori di ogni altro Paese terzo. 3. Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione del trattamento nazionale o della nazione piu' favorita non possono essere intese come dirette ad obbligare una Parte contraente ad estendere agli investitori dell'altra, i vantaggi ed i privilegi che essa concede, per effetto della sua appartenenza a:

  • a)ogni Unione doganale o Economica, Zona di libero scambio o organizzazione economica regionale o subregionale, Associazione di Mercato Comune delle quali una delle Parti contraenti sia o possa divenire membro;
  • b)accordi economici, internazionali, multilaterali o regionali, ovvero altri Accordi intesi ad evitare del tutto o prevalentemente le doppie imposizioni, ovvero a facilitare gli scambi transfrontalieri.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;704~accordo-art3 · fonte del testo

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