[1]Articolo VII

[2]Par. 1. I dividendi corrisposti da una societa', che abbia il domicilio fiscale in uno dei due Stati ad una persona che abbia il domicilio fiscale nell'altro Stato, sono tassabili nel primo Stato. Par. 2. Poiche' alla data della firma della presente Convenzione i dividendi corrisposti da una, societa' avente il domicilio fiscale in Italia non sono assoggettabili ad imposta reale distinta dall'imposta prelevata sul reddito della detta societa', i dividendi corrisposti da una societa' avente il domicilio fiscale nei Paesi Bassi ad una persona avente il domicilio fiscale in Italia sono tassabili nei Paesi Bassi soltanto se costituiscono per questa persona redditi di una stabile organizzazione della sua impresa nei Paesi Bassi. Nel caso in cui l'Italia apporti alla sua legislazione fiscale modifiche che comportino l'applicazione di una imposta sui dividendi corrisposti da una societa' avente il domicilio fiscale in Italia ad una societa' avente il domicilio fiscale all'estero, i Paesi Bassi manterranno il trattamento previsto nell'alinea precedente, e l'Italia non tassera' i dividendi corrisposti ad una societa' avente il domicilio fiscale nei Paesi Bassi se la detta societa' sia effettivamente e direttamente proprietaria di almeno il 75 per cento del capitale, effettivamente versato, della societa' avente il domicilio fiscale in Italia, fatta eccezione per i dividendi che costituiscono per la prima societa' redditi di una stabile organizzazione in Italia della sua impresa. Par. 3. Per l'applicazione del presente articolo, l'espressione "dividendi" designa i dividendi ed altri, redditi delle azioni, delle azioni di godimento, dei buoni di godimento, delle obbligazioni partecipanti ai benefici e delle altre quote sociali analoghe, nonche' delle quote sociali di societa' a responsabilita' limitata.

Testo vigente dal 22 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~artvii · fonte del testo

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