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Tributario
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con relativo scambio di Note; conclusa a L'Aja il 24 gennaio 1957
Legge 18 giugno 1960, n. 704
- Aggiornato al
- 5 novembre 1960
- Articoli
- 26
- Versioni storiche
- 29
- Art. iConvenzione fra la Repubblica italiana e il Regno dei Paesi Bassi, allo scopo di evitare…
- Art. iiArticolo II Par. 1. Per l'applicazione della presente Convenzione: a) Il termine "Paesi…
- Art. iiiArticolo III I redditi dei beni immobili sono tassabili nello Stato in cui i beni stessi…
- Art. ivArticolo IV Par. 1. I benefici ricavati da una persona avente il domicilio fiscale in uno…
- Art. vArticolo V Se: a) una impresa di uno dei due Stati partecipa, direttamente o…
- Art. viArticolo VI In deroga alle disposizioni dell'articolo IV della presente Convenzione, i…
- Art. viiArticolo VII Par. 1. I dividendi corrisposti da una societa', che abbia il domicilio…
- Art. viiiArticolo VIII Par. 1. Gli interessi ed altri redditi delle obbligazioni e di ogni altra…
- Art. ixArticolo IX Par. 1. I canoni (redevances-royalties) ed altri proventi ricavati in uno dei…
- Art. xArticolo X Par. 1. I benefici ricavati da una persona avente il domicilio fiscale in uno…
- Art. xiArticolo XI Le remunerazioni del lavoro dei prestatori d'opera, nonche' le remunerazioni…
- Art. xiiArticolo XII In deroga alle disposizioni dell'articolo XI della presente Convenzione, le…
- Art. xiiiArticolo XIII Le remunerazioni dei servizi personali resi sulle navi o sulle aeronavi…
- Art. xivArticolo XIV Par. 1. Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe, nonche' le…
- Art. xvArticolo XV Par. 1. Le remunerazioni corrisposte ad un amministratore, a membri del…
- Art. xviArticolo XVI I professori ed altri membri del personale insegnante, che abbiano il…
- Art. xviiArticolo XVII Gli studenti e gli apprendisti, che abbiano il domicilio fiscale in uno dei…
- Art. xviiiArticolo XVIII Con riguardo all'imposta sul patrimonio prevista all'art. I, Par. 1, lett…
- Art. xixArticolo XIX Par. 1. Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione: A) I…
- Art. xxArticolo XX Il contribuente il quale dimostri che i provvedimenti delle autorita' fiscali…
- Art. xxiArticolo XXI I cittadini di uno dei due Stati non saranno assoggettati nell'altro Stato…
- Art. xxiiArticolo XXII Le disposizioni della presente Convenzione non saranno interpretate in…
- Art. xxiiiArticolo XXIII L'autorita' competente di ciascuno dei due Stati puo' emanare i…
- Art. xxivArticolo XXIV Le autorita' competenti dei due Stati possono intendersi per eliminare le…
- Art. xxvArticolo XXV Par. 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
- Art. xxviArticolo XXVI La presente Convenzione restera' in vigore per una durata indeterminata, ma…
