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Miscellanea
Trattato
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008 · Legge 6 febbraio 2009, n. 7
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- 22 giugno 2022
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- Art. 1Allegato TRATTATO DI AMICIZIA, PARTENARIATO E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E…
- Art. 2sovrana Le Parti rispettano reciprocamente la loro uguaglianza sovrana, nonche' tutti i…
- Art. 3ricorso alla minaccia o all'Impiego della forza Le Parti si impegnano a non ricorrere…
- Art. 4ingerenza negli affari interni 1. Le Parti si astengono da qualunque forma di ingerenza…
- Art. 5pacifica delle controversie In uno spirito conforme alle motivazioni che hanno portato…
- Art. 6dei diritti umani e delle liberta' fondamentali Le Parti, di comune accordo, agiscono…
- Art. 7e comprensione tra culture e civilta' Le Parti adottano tutte le iniziative che…
- Art. 8infrastrutturali di base 1. L'Italia, sulla base delle proposte avanzate dalla Grande…
- Art. 9Mista 1. E' istituita una Commissione Mista paritetica, costituita da componenti…
- Art. 10Speciali L'Italia, su specifica richiesta della Grande Giamahiria, si impegna a…
- Art. 11ai cittadini Italiani espulsi dalla Libia La Grande Giamahiria si impegna dalla firma del…
- Art. 12sociale 1. La Grande Giamahiria si impegna a sciogliere l'Azienda Libico-Italiana (ALI) e…
- Art. 13Per quanto riguarda i crediti vantati dalle aziende italiane nei confronti di…
- Art. 14di Partenariato e consultazioni politiche 1. Le due Parti imprimono nuovo impulso alle…
- Art. 15negli ambiti scientifici Le due Parti intensificano la collaborazione nel campo della…
- Art. 16culturale 1. Le due Parti approfondiscono i tradizionali vincoli culturali e di amicizia…
- Art. 17economica e industriale 1. Le due Parti promuovono progetti di trasferimento di…
- Art. 18energetica 1. Le due Parti sottolineano l'importanza strategica per entrambi i Paesi…
- Art. 19nella lotta al terrorismo, alla criminalita' organizzata, al traffico di stupefacenti…
- Art. 20nel settore della Difesa 1. Le due Parti si impegnano a sviluppare la collaborazione nel…
- Art. 21nel settore della non proliferazione e del disarmo Le due Parti si impegnano a proseguire…
- Art. 22parlamentare e tra Enti locali Le due Parti favoriscono lo sviluppo di rapporti tra il…
- Art. 23finali 1. Il presente Trattato, nel rispetto della legalita' internazionale, costituisce…
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