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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987 · Legge 2 gennaio 1989, n. 7
- Aggiornato al
- 16 gennaio 1989
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- 23
- Versioni storiche
- 26
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE EUROPEA PER LA PREVENZIONE DELLA TORTURA E DELLE…
- Art. 2Parte autorizza il sopralluogo, in conformita' con la presente Convenzione, in ogni luogo…
- Art. 3Comitato e le Autorita' nazionali competenti della Parte interessata cooperano in vista…
- Art. 4Il Comitato si compone di un numero di membri eguale a quello delle Parti. 2. I membri…
- Art. 5I membri del Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a…
- Art. 6Il Comitato si riunisce a porte chiuse Il quorum e' costituito dalla maggioranza dei suoi…
- Art. 7Il Comitato organizza i sopralluoghi nei luoghi di cui all'art. 2. Oltre a visite…
- Art. 8Il Comitato notifica al governo della Parte interessata il suo intento di procedere ad un…
- Art. 9In circostanze eccezionali, le Autorita' competenti della Parte interessata possono far…
- Art. 10Dopo ogni sopralluogo, il Comitato elabora un rapporto sui fatti constatati in tale…
- Art. 11Le informazioni raccolte dal Comitato in occasione di una visita, il suo rapporto e le…
- Art. 12anno, il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri, tenendo conto dei principi di…
- Art. 13membri del Comitato, gli esperti e le altre persone che lo assistono sono sottoposti…
- Art. 14I nomi delle persone che assistono il Comitato sono indicati nella notifica effettuata a…
- Art. 15Parte comunica al Comitato il nominativo e l'indirizzo della Autorita' competente a…
- Art. 16Comitato, i suoi membri e gli esperti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, godono dei…
- Art. 17La presente Convenzione non porta pregiudizio alle norme di diritto interno o agli…
- Art. 18presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa…
- Art. 19La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo…
- Art. 20Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di…
- Art. 21e' ammessa alcuna riserva alle disposizioni della presente Convenzione.
- Art. 22Ogni Parte puo' in ogni tempo denunciare la presente Convenzione mediante notifica…
- Art. 23Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio…
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