1. I membri del Comitato sono eletti dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a maggioranza assoluta dei voti su una lista di nomi elaborata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa; la delegazione nazionale all'Assemblea Consultiva di ciascuna Parte presenta tre candidati almeno due dei quali sono della sua nazionalita'. 2. La stessa procedura e' seguita per provvedere ai seggi divenuti vacanti. 3. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Essi sono rieleggibili una sola volta. Tuttavia, per quanto concerne i membri designati alla prima elezione, le funzioni di tre membri scadranno al termine di un periodo di due anni. I membri le cui funzioni scadono al termine del periodo iniziale di due anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'espletamento della prima elezione.

Testo vigente dal 16 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;7~convenzione-art5 · fonte del testo

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