Art. 3 (Allegato II)
Tutti gli Stati contraenti possono prendere parte ai lavori della Commissione. Uno Stato puo' farsi rappresentare da un altro Stato; tuttavia, uno Stato non puo' rappresentare piu' di due altri Stati. Ogni Stato sostiene le spese dei suoi rappresentanti.
Testo vigente dal 30 dicembre 1975
