[1]ARTICOLO III Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita

[2]1. Ciascuna Parte Contraente offrira' nel proprio territorio agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente e ai relativi redditi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da cittadini di paesi terzi. Lo stesso trattamento si applica anche alle attivita' connesse all'investimento. 2. Qualora in base alla legislazione di una Parte Contraente o agli obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero entrare in vigore in futuro in una delle Parti Contraenti, si verificasse una situazione giuridica in base alla quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori della suddetta altra Parte si applichera' agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti gia' costituiti. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e privilegi che una Parte Contraente potrebbe offrire agli investitori di un Paese terzo in virtu' dell'appartenenza ad un'unione doganale o economica, ad un mercato comune, a una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtu' di Accordi conclusi allo scopo di evitare la doppia imposizione o agevolare il commercio transfrontaliero.

Testo vigente dal 11 aprile 2008

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