[1]ARTICOLO II Promozione e protezione degli investimenti

[2]1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad Investire sul loro territorio. 2. Gli investitori di una Parte Contraente avranno un diritto di accesso alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente non meno favorevole di quello previsto all'Articolo III, paragrafo I. 3. Ciascuna Parte Contraente garantira' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le Parti Contraenti verificheranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra parte Contraente, nonche' delle societa' o imprese in cui sono stati effettuati detti investimenti, non siano mai oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie. 4. Ciascuna Parte Contraente istituisce e mantiene nel suo territorio un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, incluso il rispetto in buona fede di tutti gli impegni presi nei confronti di ciascun investitore. S. Le Parti Contraenti non stabiliscono alcuna condizione per la realizzazione, lo sviluppo o il perseguimento degli investimenti che possa comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla produzione per l'esportazione o prevedere l'approvvigionamento di beni in loco o altre condizioni analoghe. 6. Conformemente alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente accorda ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano sul suo territorio per un investimento regolato dal presente Accordo le condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita' professionali. Ciascuna Parte Contraente applichera' ai cittadini dell'altra Parte Contraente nonche' ai loro familiari il trattamento piu' favorevole nelle materie relative all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti all'interno del suo territorio. 7. Le societa' costituite conformemente alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprieta' o controllate da investitori dell'altra Parte Contraente sono autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalita', in conformita' alle Leggi della Parte Contraente ospitante

Testo vigente dal 11 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;69~accordo-artii · fonte del testo

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