[1]ARTICOLO II Promozione e protezione degli investimenti

[2]1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio.

[3]2. Gli investitori di entrambe le Parti Contraenti avranno un diritto di accesso alle attivita' d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente che non sara' meno favorevole di quello previsto dall'Articolo III, paragrafo 1.

[4]3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti si accerteranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' delle societa' ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie.

[5]4. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra' sul suo territorio un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore.

[6]5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilira' condizioni per l'effettuazione. lo sviluppo o la prosecuzione degli investimenti che potrebbero comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla produzione per l'esportazione e che prevedano l'approvvigionamento dei beni in loco o condizioni analoghe.

[7]6. Conformemente alle sue leggi cd ai suoi regolamenti, ciascuna Parte Contraente concedera' ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano sul suo territorio per un investimento regolato dal presente Accordo adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attivita' professionali. Ciascuna Parte Contraente trattera' nel modo piu' favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso. al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei suddetti cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari. Le societa' costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprieta' o controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente saranno autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello. indipendentemente dalla nazionalita', in conformita' alle leggi della Parte Contraente ospitante.

Testo vigente dal 9 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-07-24;122~accordo-artii · fonte del testo

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