, procedura e votazione 1. L'Assemblea e' composta da tutti i membri dell'Autorita'. Ciascun membro ha un rappresentante nell'Assemblea, che puo' essere accompagnato da supplenti e consulenti. 2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria tutti gli anni e in sessione straordinaria ogni volta che ne decide l'opportunita' o quando e' convocata dal Segretario generale su richiesta del Consiglio o della maggioranza dei membri dell'Autorita'. 3. Le sessioni dell'Assemblea, a meno che essa non decida altrimenti, hanno luogo nella sede dell'Autorita'. 4. L'Assemblea adotta il proprio regolamento interno. All'apertura di ogni sessione ordinaria l'Assemblea elegge il Presidente e quanti membri dell'ufficio di presidenza sono necessari. Essi restano in funzione fino all'elezione di un nuovo Presidente e di altri funzionari nella successiva sessione ordinaria. 5. Il quorum e' costituito dalla maggioranza dei membri dell'Assemblea. 6. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto ad un voto. 7. Le decisioni su questioni di procedura, ivi compresa la convocazione di una sessione straordinaria dell'Assemblea, sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti. 8. Le decisioni sulle questioni sostanziali sono adottate a maggioranza dei membri presenti e votanti, a condizione che tale maggioranza comprenda quella dei membri partecipanti alla sessione. In caso di dubbio sul problema di sapere se si tratta di una questione di sostanza o meno, la questione dibattuta e' considerata come tale, a meno che non venga deciso dall'Assemblea diversamente con la maggioranza richiesta per le decisioni su questioni sostanziali. 9. Quando una questione sostanziale e' sul punto di essere messa ai voti per la prima volta il Presidente puo', e deve se cio' e' richiesto da almeno un quinto dei membri dell'Assemblea, rinviare la decisione di ricorrere alla votazione su detta questione per un periodo non superiore a cinque giorni feriali. Tale norma puo' essere applicata soltanto una volta per la stessa questione, e l'applicazione di detta norma non deve comportare il rinvio delle questioni oltre la chiusura della sessione. 10. Quando il Presidente viene invitato con richiesta scritta inoltrata da almeno un quarto dei membri dell'Autorita' affinche' l'Assemblea chieda un parere consultivo sulla conformita' alla presente Convenzione di una proposta sottopostale in merito a una qualsiasi questione, l'Assemblea chiede un parere consultivo alla Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini del Tribunale Internazionale del diritto del mare. La votazione viene differita fino a che la Camera non abbia espresso il proprio parere. Se tale parere non e' pervenuto prima dell'ultima settimana della sessione in cui e' stato richiesto, l'Assemblea decide quando riunirsi per votare sulla proposta rinviata.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art159 · fonte del testo

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