del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti Quando le coste di due Stati si fronteggiano o sono adiacenti, nessuno dei due Stati ha il diritto, in assenza di accordi contrari, di estendere il proprio mare territoriale al di la' della linea mediana di cui ciascun punto e' equidistante dai punti piu' prossimi delle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale di ciascuno dei due Stati. Questa disposizione, comunque, non si applica quando, in virtu' di titoli storici o di altre circostanze speciali, e' necessario delimitare in altro modo il mare territoriale dei due Stati.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art15 · fonte del testo

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