dei membri 1. I membri del Tribunale che abbiano la cittadinanza di una delle parti della controversia conservano il diritto di partecipare come membri del Tribunale. 2. Se il Tribunale, quando conosce di una controversia, comprende tra i giudici un membro avente la cittadinanza di una delle parti della controversia puo' scegliere una persona affinche' partecipi come membro del Tribunale. 3. Se il Tribunale, quando conosce di una controversia, non comprende tra i giudici un membro avente la cittadinanza delle parti, ciascuna di tali parti puo' sccglicre una persona affinche' partecipi come membro del Tribunale. 4. Il presente articolo si applica alle camere di cui agli articoli 14 e 15 del presente Allegato. In tali casi, il Presidente, consultandosi con le parti, richiede a tanti membri della camera del Tribunale quanti necessari di cedere i loro seggi ai membri del Tribunale aventi la cittadinanza delle parti interessate e, in mancanza od in caso di loro impedimento ad essere presenti, ai membri specificatamente designati dalle parti. 5. Quando piu' parti hanno un interesse comune ad agire, esse, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, vengono considerate come una sola parte. Ogni dubbio su questo punto e' risolto con decisione del Tribunale. 6. I membri scelti conformemente ai numeri 2, 3 e 4 devono rispondere ai requisiti di cui agli articoli 2, 8 ed 11 del presente Allegato. Essi partecipano alla decisione in condizioni di completa uguaglianza con i loro colleghi.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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