e interessi legittimi degli Stati costieri 1. Nel caso di giacimenti di risorse dell'Area che si estendono al di la' dei limiti della giurisdizione nazionale, le attivita' nell'Area sono condotte tenendo in debito conto i diritti e gli interessi legittimi dello Stato costiero al di la' della cui giurisdizione si estendono detti giacimenti. 2. Si stabiliscono delle consultazioni con lo Stato interessato, incluso un sistema di comunicazioni preventive, al fine di evitare la lesione di tali diritti ed interessi. Nel caso in cui alcune attivita' nell'Area possono comportare lo sfruttamento di risorse giacenti entro i limiti della giurisdizione nazionale, e' richiesto il consenso preventivo dello Stato costiero interessato. 3. Ne' questa Parte ne' i diritti accordati o esercitati in virtu' di essa pregiudicano i diritti degli Stati costieri di adottare le misure, compatibili con le disposizioni pertinenti contenute nella Parte XII, che si rendano necessarie per prevenire, attenuare o eliminare un pericolo grave e imminente alle loro coste, o ad interessi connessi, imputabili ad inquinamento o a minaccia di inquinamento, o ad altri fatti rischiosi conseguenti o causati da attivita' nell'Area.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art142 · fonte del testo

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