1. I nuovi Stati membri, che hanno aderito con l'atto di adesione del 16 aprile 2003 alle decisioni ed agli accordi adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, devono aderire a ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento dell'Unione o che sia connesso alla sua sfera di attivita'. 2. I nuovi Stati membri devono aderire, a condizione che siano ancora in vigore, alle convenzioni di cui all'articolo 293 del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE, nonche' ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee, firmati dagli Stati membri attuali e avviare a tal fine negoziati con questi ultimi per apportarvi i necessari adattamenti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-9-art5 · fonte del testo

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