I funzionari consolari sono abilitati a:

  • a)proteggere nello Stato di residenza i diritti e gli interessi dello Stato di invio, nonche' quelli dei cittadini ivi comprese le persone giuridiche;
  • b)favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra le Parti contraenti e promuovere le relazioni amichevoli;
  • c)informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, riferirne in proposito al Governo di invio e dare informazioni alle persone interessate.

Testo vigente dal 8 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-18;681~art28 · fonte del testo

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