I funzionari consolari hanno diritto di:

  • a)proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio, dei suoi cittadini e delle persone giuridiche aventi la nazionalita' di detto Stato e fornire assistenza ai cittadini dello Stato predetto, nonche' comunicare con essi;
  • b)promuovere lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i due Stati e contribuire allo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, sociali, culturali, scientifici, tecnici e turistici fra lo Stato di invio e quello di residenza;
  • c)informarsi, con tutti i mezzi legittimi, della situazione e dell'evoluzione della vita politica, commerciale, economica, culturale e scientifica nello Stato di residenza e riferire su tali argomenti al Governo dello Stato di invio;
  • d)svolgere indagini, con tutti i mezzi legittimi, relativamente a qualunque incidente che coinvolge gli interessi dei cittadini dello Stato di invio;
  • e)assistere i cittadini dello Stato di invio nei rapporti con le Autorita' giurisdizionali e amministrative nello Stato di residenza e adottare, nel rispetto della prassi e procedure previste dalle leggi dello Stato di residenza, i provvedimenti per assicurare la rappresentanza legale di detti cittadini di fronte a tali Autorita'; fungere da interpreti o procurare un interprete a tali persone; adottare o far adottare dalle competenti Autorita', nel rispetto delle leggi dello Stato di residenza, le misure provvisorie di salvaguardia dei diritti e interessi dei propri cittadini allorche', a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, essi non possano tutelare in tempo utile i loro diritti ed interessi.
  • f)esercitare le funzioni previste dalla presente Convenzione, nonche' le altre funzioni attribuite dallo Stato d'invio che non sono vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente o al cui esercizio lo Stato ricevente non si oppone.

Testo vigente dal 15 marzo 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-02-26;65~convenzione-art4 · fonte del testo

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