1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data iniziale dell'entrata in vigore della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell'ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La denunzia avra' effetto dopo un anno dalla data di registrazione. 2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dallo scadere del periodo decennale menzionato nel paragrafo precedente, non faccia uso della facolta' di denuncia prevista dal presente articolo, sara' vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo decennale, alle condizioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 2 marzo 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-02-03;68~art9 · fonte del testo

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