1. Qualsiasi Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione puo' denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) e dallo stesso registrato. La denunzia avra' effetto allo scadere di un anno dopo la sua registrazione. 2. Qualsiasi Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione il quale, entro un anno dallo scadere del periodo decennale di cui sopra - paragrafo precedente - non faccia uso della facolta' di denunzia prevista dal presente articolo, sara' impegnato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potra' denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo decennale, alle condizioni previste dal presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-10;158~convenzione-143-art19 · fonte del testo

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