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Lavoro
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni n. 141 e n. 142, adottate a Ginevra il 23 giugno 1975 dalla 60ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro
Legge 3 febbraio 1979, n. 68
- Aggiornato al
- 2 marzo 1979
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "lavoratori agricoli" designa tutte le…
- Art. 3Tutte le categorie di lavoratori agricoli, siano essi salariati o persone che lavorano in…
- Art. 4Uno degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo rurale dovra' essere quello di…
- Art. 5Onde consentire alle organizzazioni di lavoratori agricoli di svolgere il loro ruolo…
- Art. 6Dovranno essere adottate disposizioni al fine di promuovere la comprensione piu' larga…
- Art. 7Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Direttore generale…
- Art. 8La presente Convenzione sara' vincolante solo per gli Stati membri dell'Organizzazione…
- Art. 9Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione puo' denunziarla allo…
- Art. 10Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notifichera' a tutti gli…
- Art. 11Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunichera' al Segretario…
- Art. 12Ogni qualvolta lo riterra' necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio…
- Art. 13Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della…
- Art. 14Le versioni francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente…
