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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961
Legge 3 gennaio 1963, n. 68
- Aggiornato al
- 20 febbraio 1963
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 29
- Art. 1Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali…
- Art. 2Le Parti Contraenti prendono, nel quadro della presente Convenzione, le misure necessarie…
- Art. 3La zona puo' comprendere: 1) per cio' che concerne il traffico ferroviario: a) una parte…
- Art. 4Le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al…
- Art. 5La presente Convenzione non pregiudica i poteri dello Stato di soggiorno per quanto…
- Art. 6Gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona, ne' condurre in tale…
- Art. 7Il controllo del Paese di uscita e' effettuato prima del controllo del Paese di entrata…
- Art. 8Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul territorio del loro…
- Art. 9Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di questo ultimo all'atto…
- Art. 10Gli agenti dei due Stati si prestano, in tutta la misura possibile, assistenza…
- Art. 11Le autorita' dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo, per…
- Art. 12Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione…
- Art. 13Gli agenti dello Stato limitrofo chiamati, in applicazione della presente Convenzione, a…
- Art. 14Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione…
- Art. 15Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione…
- Art. 16Le ore di apertura e le attribuzioni degli uffici a controlli nazionali abbinati saranno…
- Art. 17Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo: a) gli…
- Art. 18I locali adibiti agli uffici dello Stato limitrofo sono contrassegnati da iscrizioni e da…
- Art. 19Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici o quelli di cui gli agenti dello…
- Art. 20Lo Stato di soggiorno autorizzera' a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali…
- Art. 21La corrispondenza od i colli di servizio, nonche' i valori, in provenienza o a…
- Art. 22Le persone residenti nello Stato limitrofo possono effettuare presso i servizi di tale…
- Art. 23A parte i casi contemplati nell'articolo 22, le persone residenti nell'uno dei due Stati…
- Art. 24Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo le misure…
- Art. 25Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sara' costituita, al piu' presto…
- Art. 26Restano espressamente riservate le misure che l'una delle due Parti Contraenti potrebbe…
- Art. 27La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al…
